La legge li protegge
Molte norme di vario livello si occupano dei Chirotteri, decretando un regime di
protezione che risulta al momento applicato solo in parte.
Un breve richiamo alla legislazione vigente può risultare utile, soprattutto per
stimolare da parte degli Enti preposti una rigorosa protezione sia delle colonie
in riproduzione o in svernamento, che dei singoli esemplari. Ecco quelle che riteniamo
più significative e che vi consigliamo di prendere in considerazione.
Specifiche forme di tutela dei pipistrelli possono inoltre essere previste in atti
di Enti di vario livello quali Regolamenti di Aree Protette, norme edilizie, piani
di gestione previsti per i siti della Rete Natura 2000.
(1979), ratificata in Italia con Legge 503/1981.
Scopo della Convenzione è assicurare la conservazione della flora e della fauna
selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat
la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, promuovendo tale cooperazione.
L’allegato II elenca le specie animali strettamente protette: tra i Chirotteri italiani
solo il Pipistrellus pipistrellus viene escluso dalla rigorosa protezione.
L’allegato III elenca le specie animali protette, il cui prelievo deve essere regolamentato
e che include il solo Pipistrellus pipistrellus.
(1979), ratificata in Italia con Legge 42/1983.
Ha come oggetto la conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna
selvatica; vi sono compresi anche alcuni chirotteri: per quanto ci riguarda Tadarida
teniotis e le popolazioni europee delle specie migratrici appartenenti alle
famiglie Rhinolophidae e Vespertilionidae.
Per effetto della Convenzione, si è arrivati alla stesura dell’ “Accordo sulla
conservazione delle popolazioni di chirotteri europei” (Londra, 1991),
abbreviato poi in Bat agreement, un importante documento
strategico, i cui effetti a breve-medio termine dovrebbero essere estremamente positivi.
Recentemente anche l’Italia ha ufficialmente sottoscritto l’Accordo con la Legge
104/2005: “Adesione della Repubblica Italiana all’Accordo sulla conservazione
delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti,
fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.”
Si sottolinea che il Bat agreement non considera le sole specie migratrici,
riconoscendo le medesime esigenze di tutela alle specie sedentarie, in quanto sottoposte
alle stesso tipo di minacce.
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche. E’ detta anche "Direttiva Habitat", ed
è attuata col D.P.R. n. 357/1997, modificato e integrato dal
D.P.R. 120/2003.
Si tratta senza dubbio del più significativo documento normativo a favore dei chirotteri
europei. Oltre a sancire una diretta tutela di esemplari, roost e popolazioni,
la Direttiva obbliga gli Stati alla realizzazione di una rete ecologica europea
coerente costituita da zone speciali di conservazione e denominata Natura 2000.
E’ nell’ambito di tale strategia internazionale che le grotte, in quanto habitat
di importanza europea ed in quanto sito di svernamento, rifugio e riproduzione dei
chirotteri, risultano particolarmente protette e sovente tutelate all’interno dei
SIC (Siti di Importanza Comunitaria), destinate a diventare ZSC (Zone Speciali di
Conservazione).
E’ stata approvata a nome della Comunità Europea, con la Decisione del Consiglio
93/626/CEE e resa esecutiva in Italia dalla Legge 124/1994. Fra i principali obiettivi
della Convenzione vi è la conservazione della diversità biologica e, a tal fine,
le Parti contraenti sono chiamate ad elaborare o adottare, se già esistenti, strategie,
piani o programmi nazionali. Altre norme nazionali e regionali di un certo interesse
conservazionistico sono le seguenti.
, “Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio”.
Scopo della Legge è stabilire la tutela della fauna selvatica, regolamentando il
prelievo venatorio, permesso come concessione purché non contrasti con le esigenze
di conservazione e non arrechi danno alle produzioni agricole.
L’articolo 2, dopo aver definito come oggetto della tutela tutte le specie della
fauna selvatica, elenca una serie di specie definite particolarmente protette: al
comma 1, lettera c) vengono definite “particolarmente protette” anche specie che
direttive, convenzioni e decreti indichino come minacciate di estinzione. Prevede
esplicite sanzioni, anche penali, per chi non le rispetta. Ogni regione disciplina
a livello locale la materia.
Cogliamo l’occasione per fare un piccolo commento su questa importante legge: benché
il titolo sia estremamente “evocativo” e benaugurale per un ambientalista, nella
prassi grazie alle pressioni della lobby venatoria e alla becera accondiscendenza
di molte amministrazioni, molti dei validi principi restano non applicati, aggirati
o elusi!!!
Norme dell'Emilia-Romagna
Nella Regione Emilia-Romagna assumono particolare importanza alcune leggi, tra loro
strettamente collegate: si tratta della normativa regionale che attua a livello
locale le indicazioni europee e nazionali, individuando Parchi, Riserve ed altri
istituti di tutela e prevedendo i necessari strumenti di pianificazione, programmazione
e regolamentazione.
, “Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché
della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 357 del 1997”.
, “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree
naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”.
La novità più recente è rappresentata dalla
, “Disposizioni per la tutela della fauna minore”. La Chirotterofauna regionale
viene inclusa tra la fauna meritevole di particolare attenzione. La Regione e gli
Enti si impegnano così ad assicurarne la conservazione in vario modo: con campagne
di sensibilizzazione, monitoraggi, con interventi di conservazione, ecc.