La legge li protegge

Molte norme di vario livello si occupano dei Chirotteri, decretando un regime di protezione che risulta al momento applicato solo in parte.
Un breve richiamo alla legislazione vigente può risultare utile, soprattutto per stimolare da parte degli Enti preposti una rigorosa protezione sia delle colonie in riproduzione o in svernamento, che dei singoli esemplari. Ecco quelle che riteniamo più significative e che vi consigliamo di prendere in considerazione.
Specifiche forme di tutela dei pipistrelli possono inoltre essere previste in atti di Enti di vario livello quali Regolamenti di Aree Protette, norme edilizie, piani di gestione previsti per i siti della Rete Natura 2000.

(1979), ratificata in Italia con Legge 503/1981.
Scopo della Convenzione è assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, promuovendo tale cooperazione.
L’allegato II elenca le specie animali strettamente protette: tra i Chirotteri italiani solo il Pipistrellus pipistrellus viene escluso dalla rigorosa protezione.
L’allegato III elenca le specie animali protette, il cui prelievo deve essere regolamentato e che include il solo Pipistrellus pipistrellus.

(1979), ratificata in Italia con Legge 42/1983.
Ha come oggetto la conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica; vi sono compresi anche alcuni chirotteri: per quanto ci riguarda Tadarida teniotis e le popolazioni europee delle specie migratrici appartenenti alle famiglie Rhinolophidae e Vespertilionidae.
Per effetto della Convenzione, si è arrivati alla stesura dell’ “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di chirotteri europei” (Londra, 1991), abbreviato poi in Bat agreement, un importante documento strategico, i cui effetti a breve-medio termine dovrebbero essere estremamente positivi.
Recentemente anche l’Italia ha ufficialmente sottoscritto l’Accordo con la Legge 104/2005: “Adesione della Repubblica Italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.”
Si sottolinea che il Bat agreement non considera le sole specie migratrici, riconoscendo le medesime esigenze di tutela alle specie sedentarie, in quanto sottoposte alle stesso tipo di minacce.

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. E’ detta anche "Direttiva Habitat", ed è attuata col D.P.R. n. 357/1997, modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.
Si tratta senza dubbio del più significativo documento normativo a favore dei chirotteri europei. Oltre a sancire una diretta tutela di esemplari, roost e popolazioni, la Direttiva obbliga gli Stati alla realizzazione di una rete ecologica europea coerente costituita da zone speciali di conservazione e denominata Natura 2000.
E’ nell’ambito di tale strategia internazionale che le grotte, in quanto habitat di importanza europea ed in quanto sito di svernamento, rifugio e riproduzione dei chirotteri, risultano particolarmente protette e sovente tutelate all’interno dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria), destinate a diventare ZSC (Zone Speciali di Conservazione).


E’ stata approvata a nome della Comunità Europea, con la Decisione del Consiglio 93/626/CEE e resa esecutiva in Italia dalla Legge 124/1994. Fra i principali obiettivi della Convenzione vi è la conservazione della diversità biologica e, a tal fine, le Parti contraenti sono chiamate ad elaborare o adottare, se già esistenti, strategie, piani o programmi nazionali. Altre norme nazionali e regionali di un certo interesse conservazionistico sono le seguenti.

, “Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio”.
Scopo della Legge è stabilire la tutela della fauna selvatica, regolamentando il prelievo venatorio, permesso come concessione purché non contrasti con le esigenze di conservazione e non arrechi danno alle produzioni agricole.
L’articolo 2, dopo aver definito come oggetto della tutela tutte le specie della fauna selvatica, elenca una serie di specie definite particolarmente protette: al comma 1, lettera c) vengono definite “particolarmente protette” anche specie che direttive, convenzioni e decreti indichino come minacciate di estinzione. Prevede esplicite sanzioni, anche penali, per chi non le rispetta. Ogni regione disciplina a livello locale la materia.
Cogliamo l’occasione per fare un piccolo commento su questa importante legge: benché il titolo sia estremamente “evocativo” e benaugurale per un ambientalista, nella prassi grazie alle pressioni della lobby venatoria e alla becera accondiscendenza di molte amministrazioni, molti dei validi principi restano non applicati, aggirati o elusi!!!

Norme dell'Emilia-Romagna

Nella Regione Emilia-Romagna assumono particolare importanza alcune leggi, tra loro strettamente collegate: si tratta della normativa regionale che attua a livello locale le indicazioni europee e nazionali, individuando Parchi, Riserve ed altri istituti di tutela e prevedendo i necessari strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione.

, “Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”.

, “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”.

La novità più recente è rappresentata dalla , “Disposizioni per la tutela della fauna minore”. La Chirotterofauna regionale viene inclusa tra la fauna meritevole di particolare attenzione. La Regione e gli Enti si impegnano così ad assicurarne la conservazione in vario modo: con campagne di sensibilizzazione, monitoraggi, con interventi di conservazione, ecc.